Massima: l'art. 12 bis, per giurisprudenza consolidata, attribuisce al coniuge cui sia stato riconosciuto l'assegno ex art. 5, (e non sia passato a nuove nozze;) il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza"; la norma deve perciò essere interpretata nel senso che il diritto alla quota sorge quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della