L'assegno di mantenimento decorre dal momento della proposizione della domanda
Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza del 29 novembre 2007, n. 24932
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere Dott. SALME' Giuseppe - rel. Consigliere Dott. PANZANI Luciano - Consigliere Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'. FA. CO., elettivamente domiciliato in ROMA V
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere
Dott. SALME' Giuseppe - rel. Consigliere
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'. FA. CO., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 54, presso l'avvocato ORSINI LUCA VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott.ssa ELENA COLANTONIO di MONTESILVANO, rep. n. 10439 del 07.06.07;
- ricorrente -
contro
PA. AN. MA., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DI BIASE GIOVANNI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 772/03 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 26/09/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2007 dal Consigliere Dott. Giuseppe SALME';
udito, per il ricorrente, l'Avvocato ORSINI LUCA VINCENZO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CALIENDO Giacomo, che ha concluso per l'inammissibilita' o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2000 D'. Co. Fa. ha proposto davanti al tribunale di Pescara opposizione al precetto intimatogli dalla moglie separata Pa.An. Ma. per il pagamento della somma di lire 26.953.300 per contributi di mantenimento, nella misura determinata dallo stesso tribunale con la sentenza n. 27 del 2000 passata in giudicato e a far data dalla domanda giudiziale di separazione, sostenendo l'erroneita' dell'interpretazione del titolo esecutivo, nel senso che la decorrenza del contributo di mantenimento avrebbe dovuto essere fissata alla data della sentenza di separazione.
Il tribunale, con sentenza del 27 dicembre 2001 ha rigettato l'opposizione e la decisione e' stata confermata dalla corte d'appello dell'Aquila con sentenza del 26 settembre 2003.
La corte territoriale ha innanzi tutto affermato che, non avendo la sentenza di separazione fissato una diversa decorrenza, il contributo per il mantenimento dovuto alla Pa. deve decorrere dalla data della domanda in applicazione del principio generale, di cui l' articolo 445 c.c., costituisce attuazione, secondo il quale un diritto non puo' essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Ne' a contrarie conclusioni poteva pervenirsi in applicazione dell'orientamento secondo il quale la decorrenza dell'obbligo di mantenimento dalla data della domanda di separazione riguarderebbe l'an, ma non il quantum debeatur, perche' tale orientamento autorizza il giudice a fissare decorrenze distinte in relazione alle diverse quantificazioni, ma non esclude che, in mancanza di diverse determinazioni, resta fermo il principio generale di cui si e' detto. Inoltre, la diversa regola della decorrenza dell'assegno dalla data della sentenza prevista in tema di divorzio e' conseguenza della natura costitutiva di tale pronuncia. Infine la corte territoriale ha anche osservato che, anche se nel corso del giudizio di separazione i redditi del marito erano aumentati, poiche' la determinazione dell'entita' del contributo si era basata sul rapporto tra i redditi dei coniugi e non sull'entita' dei redditi del marito alla data della decisione, la variazione dei redditi del D'. non e' incompatibile con la determinazione del contributo. La corte territoriale, infine, ha regolato le spese in applicazione del principio della soccombenza.
Avverso la sentenza della corte d'appello di L'Aquila il D'. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Pa..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, lamenta che la corte d'appello abbia erroneamente affermato che nella specie veniva in considerazione il giudicato formatosi sulla sentenza di separazione, mentre con tale pronuncia non e' stato affatto affrontato il tema della decorrenza del contributo di mantenimento. Ne' al fine di stabilire tale decorrenza si potrebbe fare riferimento al disposto dell'articolo 445 c.c., in quanto in materia di separazione dovrebbe applicarsi il diverso principio rebus sic stantibus. Infatti il contributo di mantenimento a favore della Pa. e' stato determinato con riferimento ai redditi percepiti dal D'. nel (OMESSO), in una misura pari a circa il 20% del totale, mentre rispetto ai redditi del (OMESSO) (epoca della domanda di separazione) la misura del contributo di mantenimento sarebbe pari al 40 %.
Se veramente questa iniqua conseguenza fosse imposta dall'applicazione della norma di cui all'articolo 445 c.c., la norma stessa sarebbe sospetta di incostituzionalita' per violazione degli articoli 3 e 23 Cost., sia perche' tratta in modo eguale situazioni economiche diverse nel tempo, sia perche' disciplinerebbe in modo diverso situazioni analoghe come quella del divorzio e della separazione.
Con il secondo motivo si censura la mancata compensazione delle spese di lite, non ostante la richiesta in tal senso.
2. Il ricorso non puo' essere accolto.
La corte territoriale non ha affermato che la decorrenza dell'assegno di mantenimento dovuto alla Pa. dalla data della domanda discendesse dal giudicato formatosi sul punto, ma, al contrario, ha preso le mosse proprio dal rilievo che sul punto relativo alla decorrenza la sentenza di separazione non aveva statuito. Il giudicato e' stato preso in considerazione solo nella parte relativa alla determinazione del quantum del contributo per il mantenimento, per rilevare che tale determinazione non era basata sull'entita' dei redditi percepiti dal D'. nel (OMESSO), ma sul rapporto tra i redditi dei coniugi senza alcun riferimento all'ultima denuncia dei redditi del (OMESSO).
Ora, quando la sentenza di separazione non abbia espressamente sancito la retroattivita' dell'assegno, deve valere il principio, piu' volte affermato da questa Corte, secondo cui l'assegno di mantenimento a favore del coniuga, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non puo' restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. n. 14886/2002, 4558/2000, 4011/1999, 7770/1997, 147/1991, 5749/1993, 3202/1986, 4498 e 4411/1985). Tale principio non e' contraddetto dall'ulteriore specificazione, contenuta nelle decisione richiamate, secondo cui resta pur ferma l'esigenza di determinare il quantum dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi e quindi la legittimita' delle pronunce che fissano misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati.
Poiche' e' incontestato che nella specie il Giudice della separazione ha determinato la misura dell'assegno in misura unitaria, senza prevedere misure e decorrenze differenziate nel tempo e senza al contempo indicare la decorrenza dell'assegno stesso, correttamente la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio secondo cui, in mancanza di diversa determinazione, la decorrenza dell'assegno di mantenimento, riguardi esso il coniuge o i figli (per i quali valgono anche diverse e ulteriori considerazioni: Cass. n. 21087/2004), deve essere fissata alla data della domanda.
Ne' il principio al quale la corte territoriale si e' adeguata giustifica i dubbi di legittimita' costituzionale prospettati dal ricorrente, in primo luogo, perche' in tema di divorzio la decorrenza dell'assegno divorzile dalla data della pronuncia - principio che puo' subire deroga (ai sensi della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 articolo 4 comma 10, nel testo sostituito ad opera della Legge 6 marzo 1987, n. 74 articolo 8) quando il giudice dei merito fa espressamente decorrere tale assegno, ove ne ricorrano le condizioni, dal momento della domanda - e' connesso con la natura costitutiva della sentenza di divorzio, mentre la sentenza di separazione, quanto alla regolazione dei rapporti economici tra i coniugi, ha natura determinativa, analoga a quella pronunciata in tema di alimenti. In secondo luogo la decorrenza unica o differenziata nel tempo dell'assegno di mantenimento dipende dall'accertamento dei fatti e dalla valutazione discrezionale del giudice e non da un principio di diritto perche' le norme vigenti consentono entrambe le soluzioni in rapporto alle diverse peculiarita' delle fattispecie concrete.
Quanto al motivo relativo alle spese, deve rilevarsi che si tratta di censura inammissibile, perche', anche a voler superare l'estrema genericita' del motivo, e' orientamento pacifico che, con riferimento alla compensazione, il sindacato della suprema corte e' limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunita' di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio' sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 (di cui euro 100,00 per esborsi), oltre alla spese generali e agli accessori, come per legge.
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