E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui in materia di divorzio l’assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dall’art. 6, sesto comma, della legge 1970/898 (come sostituito dall’art. 11 della legge 1987174), è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi essere