Per la quantificazione e concessione dell'assegno divorzile, sono irrilevanti gli aiuti economici della famiglia di appartenenza al soggetto beneficiario dell'attribuzione divorzile, nonché la nascita di un altro figlio dell’obbligato, o la scelta dell’ex moglie di non svolgere alcuna attività retribuita. Con la pronuncia in oggetto, i Giudici della Suprema Corte hanno condiviso la precedente decisione della Corte distrettuale, che si è attenuta (Cass. 2005.10215; 2006.09876), al noto “principio di diritto secondo cui, con riguardo alla quantificazione dell'assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'ari 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74”. Nel caso in esame, l’ammontare dell'assegno era stato determinato secondo i relativi criteri di legge, tenendo presente anche ulteriori elementi, quali le condizioni economiche delle parti, la durata legale dell’unione matrimoniale (Cass. 200621805), nonché, come parametro di riferimento (Cass. 2001.11575; 2006.22500; 2007.25010; 2008.01758) per la commisurazione dell’assegno divorzile, il tenore di vita in costanza di matrimonio, e gli accordi economici stretti in sede di separazione. I giudici di legittimità hanno evidenziato l’irrilevanza delle asserzioni sollevate dall’ex marito circa la lamentata riduzione del suo reddito, giacché non suffragata da elementi probatori. Inoltre, hanno giudicato priva di rilievo, ai fini dell’attenuazione e/o cessazione dell’obbligo dell’ex coniuge al mantenimento dell’ex moglie, la circostanza che, in favore di quest’ultima, la famiglia d’origine effettuava periodicamente degli aiuti in denaro, in quanto tali dazioni non potevano escludere il dovere di corresponsione periodica dell’assegno divorzile, a carico dell’uomo. Risulta priva di pregio anche la richiesta di una nuova quantificazione dell'assegno a causa di sopraggiunti nuovi oneri familiari dell'obbligato, nel frattempo divenuto padre di un terzo figlio, atteso che la nascita di un altro erede non comporta automaticamente una rideterminazione dell’assegno, in quanto si dovrà vagliare la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato, che, nel caso in esame, presentava una consistenza tale da rendere irrilevanti, i nuovi oneri denunciati (Cass. 2007.25010; 2006.18367), a cui l’uomo sarà comunque tenuto insieme alla madre del bambino.