da consolidato orientamento della giurisprudenza di questa sezione, il giudice del merito ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può procedere al rigetto dell'istanza senza disporre preventivamente accertamenti officiosi attraverso la polizia tributaria, atteso che l'esercizio di tale potere rientra nella discrezionalità del giudice, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte (Cass. 9861 del 2006), purché sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass. 16575 del 2008).