In costanza di matrimonio, ex articolo 143 c.c., grava sul coniuge economicamente più forte un vero e proprio obbligo di mantenimento
Corte Appello Napoli, Sezione Famiglia e Persone, n° 471/2011 , pubblicata il 17/02/11
Avv. Ciro Renino
di Portici, NA
Letto 1838 volte dal 09/11/2011
" Il dovere di contribuzione ex articolo 143 c.c. e quello di mantenimento di cui all'articolo 156 c.c. sono omogenei, costituendo anzi il secondo una sorta di continuazione del primo ( pur se le quantificazioni possono non corrispondere , perchè mutano le situazioni di fatto di riferimento)". Sulla base di questa motivazione , la Corte d'Appello di Napoli, in un caso che ha visto il patrocinio dello studio Renino & Partners Avvocati, ha riconosciuto il diritto della moglie, nel caso coniuge economicamente più debole, a percepire euro 300 mensili per il periodo anteriore al deposito del ricorso per separazione, pure in costanza di separazione di fatto.
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