Il diritto al mantenimento sorge anche se i due coniugi non vivevano insieme
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 19349 del 22 settembre 2011
Avv. Daniela Conte
di Roma, RM
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Il coniuge meno abbiente al quale non è addebitabile la separazione ha diritto al mantenimento anche se non conviveva con l'altro coniuge. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, 1^ Sez. civile, con la sentenza n. 19349 del 22 settembre 2011. Nel caso esaminato dai Giudici di legittimità, i coniugi Tizio e Caia - lui ingegnere, lei insegnante part -time - vivevano lontani per motivi di lavoro, vedendosi quasi tutti i fine settimana e durante le vacanze. In sede di procedimento per la separazione personale, il Tribunale rigetta le richieste di addebito della separazione e condanna Tizio a corrispondere a Caia una somma mensile a titolo di mantenimento. La sentenza, appellata da Tizio, viene confermata dalla Corte d'Appello. Tizio, allora, ricorre in Cassazione eccependo che tra lui e Caia, a causa della mancata convivenza, non si era instaurato il "consorzio familiare", poichè quest'ultima aveva continuato a vivere con i propri genitori e a mantenersi con i redditi propri derivanti dall'attività svolta e da fabbricati. Ma i Giudici di legittimità sono di diverso avviso. Nella sentenza è precisato, infatti, che "Tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, l’articolo 156 Cc non pone l’instaurazione di un’effettiva convivenza fra i coniugi: la mancata convivenza, infatti, può trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze, e va comunque intesa, in assenza di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, che di per sé non esclude la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi e alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio. Ne consegue che deve essere confermato il diritto al mantenimento del coniuge meno abbiente anche laddove quest’ultimo, in costanza di matrimonio, non abbia vissuto sotto lo stesso tetto dell’onerato". In sostanza, secondo i Giudici con l'ermellino non viene meno il diritto al mantenimento se i coniugi scelgono di non vivere insieme, perchè i diritti di natura patrimoniale non possono estinguersi e penalizzare il coniuge meno abbiente nell'ipotesi in cui si scelga di non convivere per i più svariati motivi. Analogamente, la Corte di Cassazione non ha accolto l'eccezione di Tizio relativa al fatto che Caia non aveva contribuito al menàge familiare, aveva provveduto al suo mantenimento con redditi propri e non aveva contribuito al menàge familiare poichè aveva scelto di lavorare part - time, mentre avrebbe potuto trovare un incarico a tempo pieno nel proprio ambito lavorativo. In proposito nella sentenza in commento si legge che "in materia vige il principio secondo il quale il tenore di vita goduto durante il matrimonio, al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del soggetto richiedente, è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, non già quello tollerato o subìto o anche concordato con l'adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi familiari residui". Roma, 25 settembre 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA
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