Con la sentenza 12.3.12 n. 3922, i Giudici della prima Sezione civile della Cassazione hanno precisato che la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale non si traduce, automaticamente, in un aumento dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge già assegnatario della stessa, dovendosi a tal fine verificare, in concreto, l'incidenza negativa di tale revoca sulle condizioni economiche del coniuge beneficiario. Ne consegue pertanto che il coniuge a cui è stata revocata l'assegnazione della casa familiare avrà titolo per chiedere l'assegno di mantenimento o comunque il suo aumento solo qualora dimostri che tale modifica ha determinato il peggioramento delle condizioni economiche in cui versa, come nel caso in cui, per soddisfare le proprie esigenze abitative, egli debba sopportare un canone locatizio.