5.2.1. L'art. 148 c.c. (ne testo applicabile ratione temporis) si riferisce, invero, testualmente agli "ascendenti" dei genitori del figlio da mantenere, stabilendo che essi siano "tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli". La disposizione non può che intendersi, dunque, se non come riferita ai nonni del figlio da manten