In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o del comproprietario dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca a uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle condominiali), onde tali spese vanno legittimamente poste a carico del coniuge assegnatario.