Gli oneri condominiali sono a carico del coniuge assegnatario (non proprietario) della casa coniugale.
Cass. Sezione I, sentenza 19 settembre 2005 n. 18476
Avv. Annamaria Delli Noci
di Lecce, LE, Italia
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In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o del comproprietario dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca a uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle condominiali), onde tali spese vanno legittimamente poste a carico del coniuge assegnatario.
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