Fondo patrimoniale: in caso di scioglimento decide il Tribunale dei minori.
Corte di Cassazione Civile n. 15859/2012 Sez. VI del 20/9/2012.
Avv. Antonietta Savino
di Montemilone, PZ
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Guando si sia verificata una causa di definitiva cessazione del medesimo, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma permanga il vincolo di destinazione per la presenza dei figli minori, in quest'ipotesi gli atti di amministrazione e di disposizione sono autorizzati dal Tribunale per i minorenni in funzione esclusiva dell'interesse dei minori e possono avere ad oggetto l'alienazione di uno o più beni determinati, se necessari a soddisfare le esigenze di vita dei minori o, in via definitiva l'attribuzione dei cespiti costituenti il fondo, una volta sciolto il vincolo di destinazione.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il giudice minorile ha sollevato conflitto di competenza sulla base dei seguenti rilievi:
- la previsione normativa contenuta nell'art. 171 cod. civ., secondo la quale, dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in presenza di figli minori, le norme sull'amministrazione del fondo, o i provvedimenti di attribuzione in godimento od in proprietà di quote di beni ai figli medesimi, sono di competenza esclusiva del giudice minorile, trova applicazione soltanto in caso di scioglimento del fondo nella sua interezza, con prorogatio del vincolo d'indisponibilità nei confronti dei figli minori fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio e non invece quando si richieda l'autorizzazione ad alienare uno o più beni del fondo, risultando tale ipotesi regolata dall'art. 169 cod. civ. che attribuisce la competenza in ordine al provvedimento autorizzatorio, (indispensabile, in presenza di figli minori, nonostante il consenso di entrambi i coniugi), al tribunale ordinario, il quale è tenuto a contemperare l'esigenza di garantire che i beni del fondo siano destinati ai bisogni della famiglia con quella di non impedire al circolazione dei beni;
- quando l'autorizzazione riguarda un solo bene o beni determinati e non lo scioglimento del fondo deve trovare applicazione quest'ultima disposizione, mentre la competenza del tribunale per i minorenni ha ad oggetto solo lo scioglimento del fondo nella sua interezza;
- la condizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio non costituisce elemento discriminante la competenza, dal momento che la definizione "coniugi" contenuta nell'art. 169 cod. civ. deve essere intesa come soggetti costituenti il fondo patrimoniale alla luce della corretta interpretazione sistematica delle due norme;
Il proposto regolamento d'ufficio deve essere risolto in favore della competenza del tribunale per i minorenni per le ragioni che seguono:
a) l'art. 169 cod. civ. detta le regole di amministrazione e i vincoli di disposizione del fondo patrimoniale, nella vigenza del fondo medesimo ed anteriormente al suo scioglimento, stabilendo che l'alienazione o l'imposizione di vincoli richiede non solo il consenso dei due coniugi ma anche, in caso di figli minori, l'autorizzazione del tribunale ordinario, così come ribadito anche dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.20418 del 2006, erroneamente citata dal provvedimento del tribunale dei minorenni di Milano in quanto relativa ad un'istanza relativa allo scioglimento del fondo patrimoniale limitatamente ad un'unità immobiliare, sul presupposto che mancasse la condizione che determina lo scioglimento del fondo nella sua interezza ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'art. 171 cod. civ. detta invece le regole di amministrazione del fondo patrimoniale quando si sia verificata una causa di definitiva cessazione del medesimo (annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) ma permanga il vincolo di destinazione per la presenza dei figli minori. In quest'ipotesi gli atti di amministrazione e di disposizione sono autorizzati dal Tribunale per i minorenni in funzione esclusiva dell'interesse dei minori e possono avere ad oggetto l'alienazione di uno o più beni determinati, se necessari a soddisfare le esigenze di vita dei minori o, in via definitiva l'attribuzione dei cespiti costituenti il fondo, una volta sciolto il vincolo di destinazione;
c) l'elemento discriminante la competenza del tribunale ordinario o del tribunale per i minorenni deve, pertanto, essere individuato, nella vigenza o nella cessazione del vincolo coniugale, al momento della proposizione dell'istanza autorizzatola, atteso che la sopravvenuta mancanza del rapporto di coniugio determina l'esigenza, in caso di permanenza, meramente temporanea, del vincolo di destinazione del fondo fino alla maggiore età dei figli minori, di prevedere l'intervento del giudice specializzato al fine di provvedere specificamente alla loro tutela, nell'amministrazione e nella disposizione dei beni del fondo, non essendovi più nei coniugi il presupposto della comunione di affetti e di interessi che caratterizza il rapporto matrimoniale e che costituisce la base giuridico - solidaristica della costituzione del fondo medesimo;
d) la natura parziale del provvedimento (e dell'istanza di autorizzazione) di scioglimento del fondo patrimoniale non costituisce, in conclusione, un elemento dirimente ai fini della competenza, essendo necessario verificare preventivamente se si sia già realizzata una causa astrattamente produttiva dello scioglimento integrale del vincolo medesimo;
e) la competenza in ordine all'autorizzazione, richiesta consensualmente da due coniugi divorziati, ad alienare uno dei beni costituenti il fondo patrimoniale, temporaneamente assoggettato a vincolo di destinazione fino alla maggiore età dei figli minori, spetta, conseguentemente, al Tribunale per i minorenni.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza sollevato dal Tribunale per i minorenni di Milano, ne dichiara la competenza.
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