Guando si sia verificata una causa di definitiva cessazione del medesimo, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma permanga il vincolo di destinazione per la presenza dei figli minori, in quest'ipotesi gli atti di amministrazione e di disposizione sono autorizzati dal Tribunale per i minorenni in funzione esclusiva dell'interesse dei minori e possono avere ad oggetto l'alienazione di uno o più beni determinati, se necessari a soddisfare le esigenze di vita dei minori o, in via definitiva l'attribuzione dei cespiti costituenti il fondo, una volta sciolto il vincolo di destinazione.