Il fondo patrimoniale non è opponibile al creditore procedente se l'annotazione della convenzione all'atto di matrimonio è successiva all'iscrizione ipotecaria o al pignoramento non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia.