L’ex coniuge assegnatario della casa familiare non ha diritto anche all’uso del box auto se non dimostra la natura pertinenziale del bene. In pratica deve dimostrare che il l’immobile era destinato alle esigenze della famiglia anche durante le nozze. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione secondo la quale il coniuge assegnatario dell’abitazione coniugale che rivendichi la mancata consegna del box è tenuto a dimostrare l’esistenza del vincolo pertinenziale, “quanto al requisito oggettivo dell’appartenenza dei due beni, principale ed accessorio, al medesimo proprietario ed al requisito soggettivo della durevole destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale”. Nella specie l’assegnataria ha dedotto a fondamento della domanda la circostanza che il box fosse contiguo all’abitazione. Questo fatto, però, ha spiegato il collegio, da solo non basta quando il marito dimostra di essere proprietario di altro appartamento nello stesso stabile adibito a studio professionale.