Entità e presupposti dell'assegno di mantenimento
CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2191.
Avv. Sara Fascio
di La Spezia, SP
Letto 1512 volte dal 19/10/2009
Massima: il giudice, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento ed al contributo per la prole minorenne, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione della congruità dello stesso, il concreto contesto sociale nel quale coniugi e prole avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti a cui le contribuzioni devono fare fron
Massima: il giudice, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento ed al contributo per la prole minorenne, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione della congruità dello stesso, il concreto contesto sociale nel quale coniugi e prole avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti a cui le contribuzioni devono fare fronte, nonché accertare le disponibilità economiche del coniuge a cui carico l’assegno va posto, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento, con riguardo pure all’aumento delle esigenze economiche del figlio, che è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Testo: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza del 14.01-14.02.2000, il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi S. T. (il quale, nel … del …, aveva presentato il relativo ricorso, seguito da autonomo, analogo ricorso della G., al primo successivamente riunito) ed A. G. sposatisi il …, respingeva le reciproche domande di addebito della separazione, affidava il figlio B. M., nato nel …, alla G., cui anche assegnava la casa coniugale, ed imponeva al T. di corrispondere alla moglie l’assegno di lire 7.000.000 mensili per il suo mantenimento nonché il contributo mensile di lire 3.000.000 per il mantenimento del minore.
Con sentenza del 10.05-8.06.2004, la Corte di appello di Roma respingeva sia il gravame principale del T., che quello incidentale della G. Con riferimento alle statuizioni d’indole patrimoniale che ancora rilevano la Corte di merito, richiamate le regole normative ed i principi giurisprudenziali in tema di assegni di mantenimento in favore del coniuge separato e della prole, osservava e riteneva, tra l’altro:
- che era incontestato che la G. fosse priva di redditi propri
- che doveva essere valutato il tenore di vita che la stessa avrebbe potuto godere in costanza di matrimonio
- che le potenzialità economiche del T. erano senz’altro notevoli considerato a tale riguardo che la sua famiglia d’origine si poteva definire ricca, e che, anche prima della morte del padre (avvenuta in data …), egli partecipava alla gestione di un cospicuo patrimonio, composto da numerose società con capitale sociale di svariati miliardi di lire sia in Italia che all’estero, come emergeva dalla “brochure” del gruppo T. prodotta in atti, e che, pur risalendo tali riscontri documentali al 1996, non era pensabile che un tale patrimonio si fosse dissolto nel corso di qualche anno
- che, tutto ciò premesso, dovessero essere confermate le determinazioni adottate dal Tribunale sugli assegni di mantenimento, ribadendo:
a) che l’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole aveva la funzione di garantirgli un tenore di vita analogo a quello che avrebbe potuto godere in costanza di matrimonio e non quella di pareggiare i redditi ed i patrimoni dei componenti la coppia e che pertanto un assegno di lire 7.000.000 al mese era adeguato e sufficiente a fornire ad una persona sola un tenore di vita più che agiato, tenendo anche conto dell’assegnazione della casa familiare
b) che parimenti l’assegno disposto in primo grado per il mantenimento del figlio minore, pari a lire 3.000.000 mensili, appariva equo ed ampiamente sufficiente per le esigenze di un bambino di famiglia di notevole censo.
Avverso questa sentenza la G. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 22.07.2005, fondato su sei motivi. Il T. ha resistito con controricorso notificato il 14.10.2005.
Motivi della decisione Con il ricorso la G. denunzia:1. Omessa o insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia concernente la consistenza economica e patrimoniale del dott. S. T. (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Si duole, in sintesi, che la Corte distrettuale abbia omesso di valutare la consistenza dei redditi e del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, del T., che abbia completamente disatteso tale parametro, altresì omesso di fornire alcuna motivazione al riguardo, limitandosi a rilievi del tutto superficiali e generici ed incorrendo in violazione di legge.
2. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia concernente il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del dott. T. (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Si duole, in sintesi, che la Corte distrettuale abbia immotivatamente confermato la pregressa entità delle contribuzioni, omettendo anche di valutare il significativo incremento delle capacità economiche e patrimoniali del marito, sopravvenuto nel corso del giudizio di appello, a seguito del decesso del padre.
3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia concernente il tenore di vita di cui la moglie ed il figlio hanno diritto di godere (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Si duole che i giudici di merito, pur correttamente richiamati i principi in tema di rapporto tra pregresso tenore della vita coniugale ed assegni di mantenimento, abbiano omesso di riferirli al caso in disamina, con evidente incongruità e contraddittorietà delle adottate determinazioni, nonché omessa valutazione dell’adeguatezza e sufficienza degli apporti in relazione alle peculiarità della fattispecie ed omessa motivazione in ordine all’irrisorietà di quanto attribuitole.
4. Omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia concernente le esigenze del figlio minore (art. 360 n. 5 c.p.c).
Si duole che la Corte distrettuale abbia mancato di considerare le accresciute esigenze del figlio minore, quali anche conseguenti al raggiungimento dell’età scolare, con connessi e documentati costi di inserimento in ambito scolastico
5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 155, 156, I e II comma, c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Sostiene che in riferimento agli assegni di mantenimento la pronuncia è oltre che iniqua, contraria al dettato normativo.
6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma IX, L. 898/70 (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché omessa o insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Si duole che la Corte distrettuale non abbia disposto, come da lei chiesto, indagini a mezzo della polizia tributaria, senza motivare sulle ragioni del diniego.
I primi cinque motivi del ricorso, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, sono fondati per le argomentazioni che seguono e che assorbono i residui profili di censura con essi dedotti ed il sesto motivo di gravame, inerente al potere dei giudici di merito di disporre, anche nel giudizio di separazione personale (Cass. 200510344), indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria.
In effetti la Corte distrettuale, una volta ritenuta la sussistenza del diritto della G. all’assegno per il suo mantenimento nonché al contributo di mantenimento per l’unico figlio della coppia a lei affidato, appare avere confermato l’entità di tali apporti, già stabilita dal Tribunale, con argomentazioni estremamente sintetiche e generiche, non aderenti alle regole normative (artt. 155 comma secondo, nel testo applicabile ratione temporis, e 156, comma secondo, cod. civ.) ed ai relativi principi giurisprudenziali, pur richiamati nelle premesse. Come noto, infatti, il giudice, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento ed al contributo per la prole minorenne, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione della congruità dello stesso, il concreto contesto sociale nel quale coniugi e prole avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti a cui le contribuzioni devono fare fronte, nonché accertare le disponibilità economiche del coniuge a cui carico l’assegno va posto, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento, con riguardo pure all’aumento delle esigenze economiche del figlio, che è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (tra le altre, Cass. 200709915; 200506197; 200420638; 200203974; 199504720).
Nella specie, invece, la quantificazione degli apporti risulta illegittimamente avulsa da specifici riferimenti al tenore della pregressa vita coniugale e meramente correlata ad una non consentita, astratta valutazione di sufficienza dell’entità di entrambi gli emolumenti a garantire in ogni caso condizioni economiche superiori ad un oggettivo livello medio di vita.
Conclusivamente, accolti i primi cinque motivi del ricorso, con assorbimento del sesto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, alla quale si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.La Corte accoglie i primi cinque motivi del ricorso, assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Commento:La pronuncia in commento sottolinea ancora una volta la centralità del raffronto tra il tenore di vita che il coniuge ha goduto o avrebbe potuto godere in costanza di matrimonio ed il tenore conseguente alla separazione, al fine di determinare la legittima entità dell'assegno di mantenimento da stabilirsi in favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri. Nel compiere tale determinazione, dunque, l'autorità giudiziaria deve fondare il proprio convincimento su specifici concreti riferimenti alla pregressa vita familiare, indipendentemente dalla ritenuta sufficienza di un assegno di un certo ammontare ai fini della conduzione di un tenore medio – alto.
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