La Corte di Cassazione, con sentenza depositata in data 08.07.2011, ha confermato la condanna di Tizio a 6 mesi di reclusione e Euro 600,00 di multa - oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali - per il reato di violazione degli obblghi di assistenza familiare nei confronti della ex moglie e della figlia minore; l'uomo, infatti, aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza non versando l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. I Giudici di legittimità, infatti, hanno ritenuto provato lo stato di bisogno della moglie - che è in una situazione lavorativa assolutamente precaria, come è stato accertato nel corso del giudizio - e in re ipsa quello della figlia minore - a causa della sua età -. Al contrario, Tizio ha invocato quale causa di giustificazione del mancato versamento dell'assegno di mantenimento uno stato di incapacità economica non supportato da alcun elemento di riscontro nel corso del giudizio. Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Tizio confermando la condanna inflitta nei giudizi di merito e condannandolo al pagamento delle spese processuali. Roma, 8 luglio 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA