Il diritto all’assegno familiare permane anche se il coniuge torna a vivere a casa dei genitori e anche se beneficia di una minima pensione di invalidità. Neppure vale ad esonerare il marito dal pagamento mensile il fatto che la separazione sia avvenuta con addebito a carico della moglie. Lo ha deciso la Corte di cassazione, sentenza n. 19579/2011 con la quale ha rovesciato la decisione della Corte di appello di Bologna. I giudici della Corte territoriale, infatti, avevano ritenuto che la residenza presso i genitori e la percezione di un assegno di invalidità esonerassero il marito dal pagamento dell’assegno in quanto sarebbe venuto meno lo stato di bisogno. Di tutt’altro avviso invece la Suprema corte, secondo la quale la decisione presa in appello è “illogica”, in quanto la gravità della situazione economica non può ritenersi superata dalla convivenza con i genitori perché questa potrebbe essere una condizione passeggera non potendosi considerare la ex “costretta” a vivere in famiglia. Del resto, anche l’assegno per l’invalidità essendo soltanto di 243 euro mensili, è insufficiente a far fronte ai bisogni primari di una persona.