Una madre decide, di sua iniziativa di iscrivere la figlia minore ad una scuola privata, senza previamente concordare con il marito detta sua decisione, ma pretendendo però il rimborso del costo della retta scolastica e di tutte le spese sostenute: libri, divese ecc.... Il coniuge, non avendo assolutamente gradito la decisione, si rifiuta di rimborsare dette spese. Segue la richiesta di un decreto ingiuntivo da parte della donna. ll Tribunale però, in sede di opposizione, revoca il decreto ingiuntivo, addebitando al marito solo una parte delle spese sostenute dalla madre. La madre ricorre allora in appello e poi in Cassazione ma senza troppo successo. Una recentissima pronuncia della Cassazione è esemplificativa in proposito nella parte in cui si legge che: ‘‘l’affidamento congiunto (…), presuppone un’attiva collaborazione degli stessi nell’elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell’accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi. Ne discende che la parte la quale richieda il rimborso di spese sostenute per il minore, al fine dell’accoglimento della domanda, ha l’onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’ex coniuge, al fine di ottenere il consenso all’atto; e, in particolare, ad esempio, all’iscrizione della prole presso un istituto privato’’. Nel caso concreto, quindi, l’iscrizione della minore ad una scuola privata, come qualsiasi altra decisione di ‘‘maggiore interesse’’, si sarebbe dovuta assumere concordemente, l’assenza, invece, di qualsiasi consultazione del genitore non collocatario esclude che lo stesso possa essere solo richiamato per effettuare parte dell’esborso straordinario che ne consegue