Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 8927/2912. Le esigenze della prole aumentano con l’aumentare dell’età per cui si può chiedere la revisione dell’importo dell’assegno senza fornire la prova del maggiore aggravio di spese. I giudici della Suprema corte hanno richiamato un proprio precedente (Cass. 400/2010) in cui si riconosceva che: “l’aumento delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale […] b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. 2007/17055) e c) di per sé legittima la revisione (cfr. Cass. 2006/10119), pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione”.