Secondo i Giudici della Suprema Corte non sono impugnabili in Cassazione i provvedimenti camerali emessi in sede di reclamo che non incidano su posizioni di diritto soggettivo o di status, e non abbiano il carattere della decisorietà e definitività. Poichè, secondo la Corte, il provvedimento camerale di corresponsione diretta di assegno a carico del terzo debitore, non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge , diritto che ne costituisce il presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso, non ha dunque carattere di decisorietà e non è definitivo potendo essere modificato, seppure a seguito di mutamento di circostanze.