DIVORZIO: I provvedimenti camerali di corresponsione diretta di assegno non sono impugnabili in Cassazione
Corte Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9671/2013
Avv. Luigia Castigliego
di Parma, PR
Letto 288 volte dal 23/04/2013
Secondo i Giudici della Suprema Corte non sono impugnabili in Cassazione i provvedimenti camerali emessi in sede di reclamo che non incidano su posizioni di diritto soggettivo o di status, e non abbiano il carattere della decisorietà e definitività. Poichè, secondo la Corte, il provvedimento camerale di corresponsione diretta di assegno a carico del terzo debitore, non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge , diritto che ne costituisce il presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso, non ha dunque carattere di decisorietà e non è definitivo potendo essere modificato, seppure a seguito di mutamento di circostanze.
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