Assegno divorzile e criteri di liquidazione Il giudice del merito, in sede di liquidazione dell'assegno di divorzio, da effettuarsi in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge, purché ne dia adeguata giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno stesso. a cura della Redazione Una volta positivamente verificata la ricorrenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di divorzio, la liquidazione in concreto dello stesso deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio, con riguardo al momento della pronuncia. Il principio, espressione di un costante indirizzo nella giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito in una recente sentenza. Inoltre, precisa la Suprema Corte, giudice del merito, purché ne dia adeguata giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni ed alle richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno divorzile. Nel caso di specie, nel confermare la sentenza con la quale il giudice distrettuale aveva posto a carico dell'ex coniuge l'obbligo di corrispondere altro un assegno di mensile di importo pari a milleduecento euro dalla data della domanda, da elevarsi per altro successivo periodo, e rivalutabile secondo gli indici Istat, la Corte regolatrice ha ritenuto che la corte territoriale non si fosse discostata dagli enunciati principi, in quanto, dopo aver considerato l'elevato tenore di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di convivenza, ed aver rilevato che l'ex marito, il quale in sede di separazione si era accollato, anche con riferimento al mantenimento ed all'educazione dei figli, oneri, su base annua, pari a circa sessanta milioni di lire, possedeva una capacità reddituale di gran lunga superiore rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni dei redditi (sostanzialmente inattendibili anche in relazione allo svolgimento della medesima attività professionale svolta dall'attuale consorte), ha determinato l'entità dell'assegno, fornendo al riguardo congrua motivazione, nell'ambito dell'accertata condizione deteriore della ex moglie, sulla base delle rispettive situazioni delle parti, anche in relazione all'elevato tenore di vita -desunto anche dall'entità delle suddette obbligazioni- mantenuto durante la convivenza. La decisione in epigrafe, inoltre, con riferimento alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, ribadisce, in conformità ad un costante orientamento (cfr., Cass. Civ., n. 408 del 2005, cit.), che la stessa costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, in quanto essa incide negativamente (e, normalmente, in modo rilevante) sulla situazione economica della parte che debba ottenere in locazione altro immobile per far fronte alle proprie necessità abitative, e ne può, quindi, derivare un peggioramento della situazione economica dell'ex coniuge tale da renderla insufficiente ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.