L’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, prevale sulla colpa del coniuge stesso. Invero, ai fini dell'attribuzione dell'assegno, non è necessaria un'indagine in merito all'imputabilità delle circostanze che hanno condotto il richiedente allo stato di ristrettezza economica, ma ciò che deve essere valutata è l'attuale sua capacità di procurarsi ulteriori risorse.