Nel computo della pensione di reversibilità ai coniugi superstiti deve essere computato anche il tempo della convivenza prematrimoniale. Anche nella ipotesi in cui vi sia un concorso tra il coniuge divorziato e quello superstite (entrambi con requisiti per la relativa pensione) la ripartizione della pensione di reversibilità deve essere effettuata non solamente in base al criterio della durata dei rispettivi matrimoni, bensì ponderando anche ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità. Tali elementi sono da individuare nell’ambito dell’articolo 5 della Legge n. 898/1970 in relazione alle peculiarità del caso concreto, ivi compresa, anche, la durata delle convivenze prematrimoniali. Non tutti gli ulteriori elementi devono concorrere necessariamente, e neppure essere valutati in ugual misura, in quanto rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza nel caso concreto. Così i giudici di legittimità nella sentenza 11 novembre 2011, n. 23670, esaminando il caso di soggetto che divorzia e passa a nuove nozze; il secondo matrimonio ha una breve durata a causa della morte del coniuge. In prima istanza il Tribunale attribuisce alla donna divorziata del de cuius la pensione di reversibilità dello stesso in ragione di una quota pari all’80%. La Corte di Appello confermava l’equità della ripartizione. E la questione si spostava dinanzi l’attenzione dei giudici di legittimità. Nella decisione che qui si annota, la Corte, ricordando precedenti sul tema, ha precisato che “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare, nell’ambito dell’art. 5 della legge n. 898/70, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l’ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare nel tempo l’assegno di divorzio ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali; in quest’ambito, se deve escludersi che l’applicazione del criterio temporale si risolva nell’impossibilità di attribuire una maggiore quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata, resta fermo il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (cfr. Cass., n. 2092/2007); (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10638/2007; 10575/2008; Cass. nn. 10669/2007; 5060/2006; 4868/2006; 6272/2004)”. Per la Corte è necessario evitare che l’ex coniuge possa rimanere sprovvisto dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare l’assegno di divorzio in vita.