Il legislatore, attraverso la tutela penale apprestata dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., ha inteso garantire al minore di età una ragionevole e sostanziale costanza temporale e quantitativa delle necessarie risorse atte a assicurargli i mezzi di sussistenza, ovvero di ciò che è strettamente indispensabile per vivere nel momento storico in cui il fatto avviene (quali il vitto, l'abitazione, i canoni per le ordinarie utenze, i medicinali, il vestiario, le spese per l'istruzione). Pertanto, non sussiste alcuna interdipendenza tra l'obbligazione tutelata in sede penale e l'assegno liquidato dal giudice civile, che mira invece ad un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio minore. Presupposto del reato in esame è comunque lo stato di bisogno del soggetto passivo, che nel caso di figli minori sussiste in via fondatamente presuntiva in re ipsa, stante la naturale impossibilità di costoro provvedere autonomamente al proprio sostentamento. É inoltre principio consolidato che, anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda l'altro genitore, lo stato di bisogno del minore non venga meno.