Con sentenza n. 22312 depositata il 26 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che non può essere revocato o ridotto il mantenimento dovuto alla ex moglie che ha lasciato la professione forense se si dimostra che durante il matrimonio lei guadagnava meno di lui. La prima sezione civile dichiarando il ricorso inammissibile ha così confermato una sentenza della Corte di Appello di Lecce.