La Corte di merito correttamente ha posto a fondamento della decisione, l'intervenuto riconoscimento giudiziale del diritto all'assegno divorzile, considerando lo stesso bene della vita, invocato in primo e secondo grado, e cioè l'attribuzione di quota della pensione di reversibilità. Sulla decisione di merito, le argomentazioni del giudice a quo sono ineccepibili e si fondano sulle risultanze di una consolidata giurisprudenza di questa Corte. La L. n. 263 del 2005, art. 5, precisa che le disposizioni dell'art. 9, L. Divorzio, inerenti alla pensione di reversibilità, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno deve intendersi l'avvenuto riconoscimento di esso da parte del Tribunale.