L’inadempimento saltuario (6 mesi su 21) del pagamento dell’assegno non è sufficiente per far condannare l’ex marito per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 33319/2012, accogliendo il ricorso dell’uomo contro la sentenza della Corte di Appello di Messina che confermano il primo grado lo aveva condannato per il reato previsto dall’articolo 570, secondo comma, del codice penale, sulla base della sola testimonianza della moglie secondo cui “dava i soldi quando se lo ricordava, ogni tre quattro mesi”. Una circostanza quest’ultima che, contrariamente a quanto sostenuto in appello, non trova per nulla riscontro nei “vaglia postali prodotti dalla difesa”, a contare i quali, all’opposto, risulta che “solo sei mensilità non furono pagate, in quasi due anni. Inadempienze, spiega la Corte, ben compatibili con il tipo di lavoro dell’ex marito, cameriere a tempo, e dunque tali “da non configurare, quanto meno sotto il profilo psicologico, quella consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza che costituisce il nucleo essenziale del delitto previsto dal secondo comma dell’articolo 570 del codice penale”.