Assegno di mantenimento: esecutivo il precetto in pendenza dell'appello Tribunale Torino, sez. feriale civile, ordinanza 28.08.2012
Tribunale Torino, sez. feriale civile, ordinanza 28.08.2012
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
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La sentenza di divorzio, anche se non ancora passata in giudicato, è provvisoriamente esecutiva per ciò che dispone in tema di provvedimenti economici. Pertanto non va sospesa, a meno che ricorrano gravi motivi, l’efficacia esecutiva del precetto notificato dal coniuge beneficiario degli alimenti. (*) Riferimenti normativi: art. 4, co. 14, L. 1 dicembre 1980, n. 898. Divorzio, sentenza, provvisoria esecutorietà, precetto, alimenti, efficacia. Tribunale Torino, sez. feriale civile, ordinanza 28.08.2012
Sezione Feriale Civile
Ordinanza 28 agosto 2012
*******
Il Giudice Designato
a scioglimento della riserva assunta all’udienza in data 27.08.2012 nel procedimento iscritto al n. 24447-1/12 RG;
promosso da:
B. A., rappresentata e difesa dall’Avv. Sonia SEPIELLI;
-PARTE ATTRICE-OPPONENTE-
contro
S. C., rappresentata e difesa dall’Avv. Daniela DE MARCO;
-PARTE CONVENUTA-OPPOSTA-
avente ad oggetto: Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo a seguito di opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c.;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
-Visto l’atto di citazione datato 01.08.2012, notificato alla predetta parte convenuta-opposta in data 14.08.2012, con cui il sig. B. A. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615, 1° comma, c.p.c., al precetto datato 25.07.2012 notificatole dalla sig.ra S. C. in data 30/31.07.2012 per Euro 1.821,77=, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (sentenza del Tribunale di Torino n. 4339/11 datata 16.06.2011, depositata in data 21.06.2011) e dell’efficacia del precetto stesso;
-rilevato che, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino in data 6.08.2012, la causa veniva assegnata alla Sez. VIII civile;
-rilevato che, con provvedimento del Presidente della Sezione Feriale in data 7.08.2012, veniva designato il Giudice sottoscritto per la sola valutazione dell’istanza di sospensione e fissata udienza al 27.08.2012;
-rilevato che in data 22.08.2012 si costituiva parte opposta, depositando memoria di costituzione e risposta datata 21.08.2012, chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione;
-ritenuta l’ammissibilità della suddetta istanza di sospensione, tenuto conto che;
· in materia di opposizioni all’esecuzione, l’art. 615, 1° comma, prima parte, c.p.c., dispone che, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione a precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’art. 27;
· ora, ai sensi dell’art. 615, 1° comma, ult. parte, c.p.c., così come inserito dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005) “Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia del titolo”;
· nel caso di specie, parte attrice-opponente ha proposto opposizione a precetto con citazione contestando il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata e quest’ultima non risulta ancora iniziata;
-ritenuto che l’opposizione proposta non risulti assistita da un adeguato fumus di fondatezza e che, dunque, non sussistano “gravi motivi” ex art. 615, 1° comma, ult. parte, c.p.c. per far luogo alla richiesta sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, dovendosi osservare quanto segue:
-
con sentenza n. 4339/11 datata 16.06.2011, depositata in data 21.06.2011, il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori B. A. e S. C., disponendo che il sig. B. A. versasse alla sig.ra S. C., entro il giorno 5 di ogni mese, l’importo mensile di Euro 200,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT e condannando il sig. B. A. al pagamento delle spese processuali in favore della controparte (cfr. doc. 2 di parte attrice-opponente);
- la predetta sentenza non risulta essere ancora passata in giudicato;
-
con atto di precetto datato 25.07.2012 notificato in data 30/31.07.2012, la sig.ra S. C. intimava al sig. B. A. il pagamento della somma di Euro 1.821,77=, comprensiva di spese, per il mancato pagamento del predetto contributo al mantenimento a partire dal mese di gennaio 2012 (cfr. doc. 2 di parte attrice-opponente);
-
con l’atto di citazione in opposizione il sig. B. A. lamenta che “ai sensi e per gli effetti della Legge n. 878 del 1970, l’assegno divorzile decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio e pertanto, nel caso di specie nulla è ancora dovuto dall’istante a tale titolo, essendo altresì depositato ricorso in appello avverso la predetta sentenza”;
-
senonché, l’art. 4, comma 14, Legge 1º dicembre 1970 n. 898, dispone testualmente che “per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva”;
-
la questione è stata anche affrontata recentemente dalla Cassazione, secondo cui mentre il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, previsto dall'art. 710 c.p.c., non è immediatamente esecutivo (ma solo ove in tal senso sia disposto dal giudice ai sensi dell’art. 741 c.p.c.), l’art. 4, comma 14, l. 1º dicembre 1970 n. 898 dispone invece la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado pronunciata all’esito del giudizio di divorzio, regola estesa dall'art. 23 l. 6 marzo 1987 n. 74 ai giudizi di separazione personale, ma non a quelli di modifica del regime di separazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 27/04/2011, n. 9373 in Giust. civ. Mass. 2011, 4, 655);
-ritenuto di dover disporre la trasmissione del fascicolo d’ufficio della causa di opposizione al Presidente della Sez. VIII^ civile, tenuto conto che:
- parte attrice-opponente ha citato controparte a comparire all’udienza in data 01.01.2013 ore di rito;
- la causa è già stata assegnata alla Sez. VIII^ civile con il citato provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino;
- si deve unicamente provvedere alla designazione del Giudice Istruttore ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c.;
P.Q.M.
RIGETTA
l’istanza proposta dalla predetta parte attrice-opponente di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e dell’efficacia del precetto proposta ai sensi dell’art. 615, 1° comma, ult. parte, c.p.c.
MANDA
alla Cancelleria:
- di comunicare la presente Ordinanza alle parti;
- di trasmettere il fascicolo d’ufficio della causa di opposizione al Presidente della Sez. VIII^ civile, alla quale la causa è la causa è già stata assegnata con il citato provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino e dovendosi provvedere alla designazione del Giudice Istruttore ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c.;
Torino, lì 28.08.2012.
IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Edoardo DI CAPUA
depositata in data 28 agosto 2012
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