La sentenza di divorzio, anche se non ancora passata in giudicato, è provvisoriamente esecutiva per ciò che dispone in tema di provvedimenti economici. Pertanto non va sospesa, a meno che ricorrano gravi motivi, l’efficacia esecutiva del precetto notificato dal coniuge beneficiario degli alimenti. (*) Riferimenti normativi: art. 4, co. 14, L. 1 dicembre 1980, n. 898. Divorzio, sentenza, provvisoria esecutorietà, precetto, alimenti, efficacia. Tribunale Torino, sez. feriale civile, ordinanza 28.08.2012