La L. n°898 del 1970, art. 6, comma 9, come pure l'art. 155 c.c., comma 7, in materia di separazione, disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione dei mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati a una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio.