Con l'annotata sentenza la Suprema Corte ha affermato che può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi non necessariamente soltanto in presenza di figli minori, ma anche nel caso in cui vi siano figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e/o figli maggiorenni portatori di handicap grave, purché la casa coniugale sia stata abitata dai coniugi e dai figli fino all ’instaurazione del procedimento di separazione, così da mantenere il figlio nel proprio ambiente abituale. In tal senso la nozione -interesse dei figli minori- viene ad assumere una portata più ampia con tutela estensiva verso la categoria dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti che in passato non trovava espressi riferimenti normativi e giurisprudenziali.