La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa coniugale è quella della "coabitazione", che non può ridursi ad un rientro occasionale nella casa coniugale da parte del figlio (ipoteticamente nei fine settimana), nel qual caso si parla invece di ospitalità. La Corte ha rilevato che il diritto al godimento della casa familiare cessa nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, tenendo anche conto delle sue condizioni di vita , delle ragioni dell’allontanamento dalla casa coniugale, della distanza fra il luogo in cui essa è sita e quello in cui egli si è trasferito, dei periodi reali di permanenza nell’ambiente familiare originario, che, in effetti, costituisce il fondamento della priorità da valutarsi nell’assegnazione della casa familiare.