L’animale non può essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose” dovendo essere riconosciuto come “essere senziente”. Non essendo l’animale una «cosa», bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi – in sede di separazione - quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso. Nell’attuale ordinamento, a seguito della entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo, con la conseguenza che "deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia".