Anche sugli animali si possono prendere accordi per il mantenimento in caso di separazione
Trib. Milano, Sez. Nona Civile, Decreto del 13 marzo 2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 169 volte dal 17/05/2013
L’animale non può essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose” dovendo essere riconosciuto come “essere senziente”. Non essendo l’animale una «cosa», bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi – in sede di separazione - quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso. Nell’attuale ordinamento, a seguito della entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo, con la conseguenza che "deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia".
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Avv. Cristina Cagliani
Studio Legale Avv. Cristina Cagliani - Busto Arsizio, VA
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