In tema di divorzio, l'evidente connessione tra la domanda di attribuzione di una quota di TFR, fondata sull' art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e la domanda di assegno divorzile, il cui riconoscimento condiziona l'accoglimento della prima domanda, giustifica la proposizione di questa nell'ambito del procedimento di divorzio, risultando contrario al principio di economia processuale esigere che, nel caso di liquidazione dell'indennità di fine rapporto durante detto procedimento, la domanda di attribuzione di una sua quota sia proposta attraverso l'instaurazione di un giudizio separato tra le medesime parti; pertanto, diventando il relativo diritto attuale, quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce detta indennità, deve considerarsi tempestiva e non lesiva del diritto al contraddittorio la formulazione della predetta domanda nelle note di replica di cui il giudice istruttore abbia consentito il deposito, fissando un'udienza successiva dove controparte abbia avuto la possibilità di contraddire.