Accordi sull'assegno di mantenimento: validità
Cassazione, sentenza del 20 ottobre 2005, n. 20290
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 978 volte dal 24/10/2011
Sono validi gli accordi sul mantenimento successivi al provvedimento che omologa le condizioni di separazione In tema di separazione personale, le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all'omologazione, trovando fondamento nell'articolo 1322 del Codice civile, devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dagli articoli 710 e 711 del Codice di procedura civile, senz'altro limite che non sia quello di derogabilità consentito dall'articolo 160 del Codice civile. Le pattuizioni, invece, convenute dagli stessi coniugi antecedentemente o contemporaneamente al decreto di omologazione, e non trasfuse nell'accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest'ultimo, in posizione di non interferenza o in posizione di conclamata e incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo di cui all'articolo 158 del Codice civile (Cassazione, sentenza del 20 ottobre 2005, n. 20290).
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 546 articoli dell'avvocato
Antonella Pedone
-
Trasferire la casa coniugale nella negoziazione assistita: il notaio deve autenticare la firma
Letto 121 volte dal 25/03/2020
-
Nullità del matrimonio: stop al mantenimento
Letto 194 volte dal 06/07/2018
-
Mancato versamento del mantenimento: Fondo di solidarietà
Letto 195 volte dal 05/05/2017
-
Cessione di immobili nella negoziazione assistita: non è necessario il notaio
Letto 278 volte dal 07/04/2017
-
Assegnazione della casa familiare: presupposti ed opponibilità ai terzi
Letto 435 volte dal 25/02/2017