E’ valido l’accordo con il quale i coniugi si impegnano a definire il loro assetto patrimoniale in vista della fine dell’unione matrimoniale poiché, in assenza di diritti inderogabili e di un coniuge economicamente debole, tale accordo si configura come un contratto espressione dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., caratterizzato da prestazioni e controprestazioni proporzionate tra loro, condizionate all’avveramento della condizione sospensiva identificata nella fine del matrimonio.