Accordi prematrimoniali in vista del divorzio -Trasferimento della proprietà di bene immobile-
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE SENTENZA 21 dicembre 2012, n. 23713 Pres. Carnevale – est. Dogliotti
Avv. Vincenzo Miglio
di Milano, MI
Letto 534 volte dal 17/01/2013
Con l'annotata sentenza la Suprema Corte si è soffermata sulla validità degli accordi prematrimoniali, o c.d. accordi paracadute, che in altri Stati Europei ed Extra-Europei di cultura anglosassone hanno piena validità. Come è noto, in Italia, la giurisprudenza è orientata a ritenere tali accordi, assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, e in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perché in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (per tutte, Cass. n. 6857 del 1992). Con questo recentissimo orientamento la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la scrittura privata dei nubendi con la quale un coniuge, in caso di fallimento del matrimonio, si impegna a trasferisce all'altro la proprietà di un suo immobile, quale indennizzo delle spese sostenute dallo stesso per la ristrutturazione di altro immobile, anche di sua proprietà, adibito a casa coniugale, quale datio in solutum, in cui il fallimento del matrimonio non costituisce causa genetica dell'accordo, bensì mero evento condizionale.
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