A quali condizioni il coniuge ha diritto di ripetere le somme spese per la realizzazione di un manufatto edificato sul terreno dell'altro coniuge? Corte di Appello di Roma 5 ottobre 2011 In materia di divorzio, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale su di un terreno, però, di proprietà personale esclusiva di uno solo dei coniugi, appartiene, secondo i principi generali sanciti in materia di accessione, in via esclusiva a quest'ultimo, senza che il medesimo debba provare di aver realizzato la predetta opera con l'impiego di denaro personale o personalissimo. Tuttavia il coniuge non proprietario del terreno né dell'opera sullo stesso costruita ha diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme esborsate per la realizzazione del manufatto, purché fornisca la prova che tali somme erano state attinte da risorse patrimoniali personali o comuni