SEPERAZIONE TRASFERIMENTO UNILATERALE GENITORE CON FIGLIO- Diritto l'altro genitore - ragioni direttamente collegate all'interesse della prole- OPPOSIZIONE
Il Tribunale,stante il permanere del disaccordo fra i genitori, è chiamato a valutare se il trasferimento di figli minori con la madre in altra residenza, a seguito dell’ottenimento da parte della medesima di un trasferimento lavorativo, consenta di garantire il diritto delle stesse ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della personalità, nonché a mantenere,pur in caso di disgregazione
Con ricorso ex 710 c.p.c. depositato il 19.2.2015 la sig.ra X, premesso di essere legalmente separata dal marito Y in virtù di sentenza n. ../14 del Tribunale di Torino depositata il 9.5.2014, esponeva che con la sentenza suddetta era stato disposto che le figlie minori … fossero affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e previsione di uno specifico calendario di visite con il padre.Peraltro, successivamente alla pubblicazione della sentenza, era emersa la possibilità per la ricorrente, dipendente .., di trasferirsi in Livorno alle dipendenze …, così consentendo anche alle minori di vivere in un ambiente maggiormente salubre rispetto a quello di Torino.
A sostegno delle proprie richieste evidenziava ancora la ricorrente come si sarebbero trasferiti con la madre anche i propri genitori e che, in ogni caso, la figlia .., che frequentava la quinta elementare, avrebbe comunque dovuto cambiare istituto scolastico.
Tutto ciò premesso ed esposto, la ricorrente chiedeva al Tribunale che, a modifica delle condizioni di separazione consensuale, autorizzasse il trasferimento della medesima in Livorno, stabilendo in favore del padre un regime di visita compatibile con la nuova collocazione delle minori.
Si costituiva il convenuto con comparsa in data 24.3.2015, contestando integralmente la prospettazione dei fatti fornita dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Veniva acquisita relazione sociale relativa alla complessiva situazione familiare e all’udienza in data 5.6.2015 venivano interrogate liberamente le parti.
All’esito, i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive conclusioni.
Il Tribunale si riservava di provvedere.
Nella presente vertenza il Tribunale è chiamato a decidere “in luogo dei genitori”, in presenza di un conflitto genitoriale sulla residenza abituale delle due figlie minori, … e .., rispettivamente di 11 e 8 anni.
La madre, sig.ra X, a fronte di un trasferimento lavorativo …, ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento delle minori con sé, allegando di aver preso in locazione un alloggio al canone di € 850,00 mensili, ove, oltre a sé ed alle figlie, si trasferiranno anche i propri genitori al fine di supportarla nella gestione delle minori.
Ella ha altresì evidenziato che proprio nella città di Livorno vive il nuovo compagno.
Il padre delle bambine, sig. Y, si oppone a detto trasferimento, affermando che lo spostamento delle minori in Livorno sarebbe contrario all’interesse delle stesse ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità, perdendo le minori il contatto pressoché quotidiano con il padre ed essendo sradicate dal proprio ambiente di vita, ove è nata da pochi mesi la sorella, frutto dell’unione del convenuto con la nuova compagna; allontanandosi al luogo di dimora abituale le minori dovrebbero inoltre rinunciare alle amicizie coltivate negli anni ed ai rapporti con il nucleo familiare allargato, comprendente anche cugini dell’età prossima alla loro.
Ciò premesso, ed al fine di inquadrare giuridicamente la problematica posta dalla fattispecie concreta, occorre rilevare che nell’ambito della recente riforma del diritto di famiglia e, più in particolare, della disciplina della filiazione, introdotta dalla legge n. 219/2012 e dal successivo decreto legislativo n. 154/2013, è stato esplicitamente previsto con riferimento alla questione circa la scelta della residenza abituale dei minori ed in linea con il dizionario europeo (che include nella
nozione di “affidamento” la scelta condivisa circa il luogo di residenza abituale del minore) che la residenza abituale del fanciullo è scelta dai genitori di “comune accordo” (artt. 316 c.c. e 337 ter comma terzo c.c.) e in caso di disaccordo la scelta è rimessa al Giudice.
La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce, dunque, anche per espresso richiamo normativo, uno degli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma II, cod. civ.) per la vita del fanciullo.
Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.). Trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione della unione familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta «di comune accordo» da padre e madre (art. 337 ter, comma III, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337 quater, comma III, cod. civ.).
In caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell’affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo o rafforzato: art. 337 quater, comma III, c.c.: v., Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Tribunale Torino, sez. VII decreto 8 ottobre 2014).
La normativa sopra richiamata si inserisce, come detto, nell’ambito della novella legislativa di cui alla legge n. 219/2012, il cui fondamentale principio ispiratore è quello della prevalenza dell’interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto; pertanto le disposizioni in esame devono essere interpretate ed applicate in conformità al principio sopra evidenziato.
Conseguentemente, sebbene la scelta della residenza da parte del genitore collocatario costituisca l'esercizio di un diritto di libertà garantito dall'art. 16 Cost., deve rilevarsi che rispetto a tale diritto l'altro genitore può opporre ragioni direttamente collegate all'interesse della prole, come nel caso di un evidente ostacolo all'esercizio del proprio diritto di visita, ed il Giudice dovrà valutare, nella persistenza del disaccordo fra i genitori, se il trasferimento di residenza dei minori si ponga o meno in contrasto con l'interesse degli stessi ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità, che si sostanzia anche nel diritto a mantenere un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore, che potrebbe essere compromesso dal trasferimento della prole in un luogo distante dalla residenza del genitore non collocatario o, comunque, non facilmente raggiungibile.
Invero, il diritto di un genitore di trasferire la propria residenza insieme al figlio, pur trattandosi di diritto di rilievo costituzionale, deve essere bilanciato con il diritto del minore (di pari rango costituzionale) ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della personalità, nonché a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori. Con la conseguenza che il diritto del genitore di trasferire la propria residenza insieme al figlio può trovare tutela giudiziale solo ove il trasferimento suddetto garantisca il soddisfacimento del diritto del minore come sopra evidenziato.
Ebbene, fatte tali premesse circa i criteri che devono guidare il Giudice nella decisione in merito alla determinazione della residenza del minore, al fine di decidere la presente controversia, che presenta profili di particolare delicatezza e complessità, involgendo questioni inerenti
significative scelte di vita degli adulti e modalità di organizzazione della vita dei minori coinvolti dalle scelte degli adulti stessi, deve innanzitutto osservarsi come sia un dato di fatto pacifico che la sig.ra X, partecipando ad un bando di trasferimento per mobilità intercompartimentale, abbia ottenuto il trasferimento dall’… al …con decorrenza dal 31.12.2014. Attualmente ella è comandata presso .. fino al 30.6.2015 e deve assumere servizio presso .. a decorrere dal 1°.7.2015 (cfr. doc. 2, prodotto dalla ricorrente e dichiarazioni rese dalla medesima all’udienza in data 5.6.2015).
Conseguentemente, la ricorrente si trasferirà certamente in Livorno a decorrere dal 1°.7.2015 per motivi lavorativi, avendo ottenuto il passaggio .., con invariato trattamento retributivo.
Ella ha, inoltre, preso in locazione un’abitazione ove ha evidenziato si trasferiranno anche i propri genitori, in modo da non recidere del tutto il legame delle bambine con l’ambiente familiare.
L’istruttoria svolta per il tramite dei Servizi Sociali ha evidenziato come entrambi i genitori siano adeguati e, pur rimanendo alto il livello di conflitto fra loro, non hanno coinvolto nei loro motivi di scontro le figlie minori, le quali sono apparse a proprio agio sia con il padre sia con la madre.
La figlia più grande, .., l’anno prossimo dovrà iniziare le scuole medie, mentre la figlia più piccola, .., frequenterà la quarta elementare; entrambe sono apparse solari e serene, con ottime capacità cognitive e relazionali, integrate nella realtà ove vivono.
La richiesta di trasferimento della madre le ha poste in una situazione complessa, all’interno della quale si sentono allo stesso tempo attratte dal cambiamento, ma spaventate rispetto al futuro.
Nella specie, dunque, non è certamente in dubbio l’adeguatezza e la presenza di entrambi i genitori nella vita delle minori, nonché l’integrazione delle bambine nella realtà ove attualmente vivono, che fornisce un valido sistema di sostegno e serena crescita delle stesse.
Il Tribunale, stante il permanere del disaccordo fra i genitori, è peraltro chiamato a valutare se il trasferimento delle minori con la madre in Livorno, a seguito dell’ottenimento da parte della medesima di un trasferimento lavorativo, consenta di garantire il diritto delle stesse ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della personalità, nonché a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori.
Ebbene, nella specie, pur avendo il Collegio piena consapevolezza che qualunque decisione verrà adottata potrà comportare aspetti non positivi per le figlie delle parti, dovendosi, dunque, scegliere l’opzione con minori profili di criticità, deve ritenersi sussistano i presupposti per autorizzare la madre al trasferimento in Livorno con le figlie.
Invero, da un lato, tale trasferimento è connesso ad un provvedimento di mobilità che determina lo stabile collocamento lavorativo della sig.ra X in Livorno con pari retribuzione rispetto a quella percepita in Torino e tale da consentirle di provvedere adeguatamente ai bisogni delle figlie, potendo soddisfare contemporaneamente il diritto della ricorrente di spostare la propria residenza sul territorio nazionale e perseguendo altresì lo scopo (del tutto lecito, a seguito della disgregazione
dell’originario nucleo familiare) di rafforzare il proprio rapporto sentimentale con il compagno residente in Livorno e con il quale ella ha dichiarato di aver intrapreso una relazione da circa due anni e che le minori hanno già incontrato in alcune occasioni, trattandosi, pertanto, di persona con la quale il legame della ricorrente appare sufficientemente stabile.
Inoltre, sebbene la sig.ra X abbia partecipato al bando di mobilità senza avvisare il marito ed accettando il trasferimento in Livorno senza confrontarsi con il suddetto, va tuttavia evidenziato che ella ha correttamente instaurato il presente procedimento al fine di ottenere l’autorizzazione al trasferimento con le minori, non realizzandolo di fatto senza l’accordo dell’altro genitore, e sia negli atti depositati che nel corso dell’udienza di comparizione personale delle parti, ha manifestato ampia disponibilità a garantire al padre rilevanti momenti di incontro con le figlie, dichiarandosi pronta ad accompagnare le stesse per il fine settimana presso la residenza del padre.
Risulta, dunque, come non vi sia alcun evidente ostacolo da parte della madre al mantenimento di significativi e costanti rapporti del padre con le minori, rapporti che potranno essere garantiti attraverso un opportuno calendario di incontri padre/figlie, che preveda l’intensificazione delle visite del sig. Y con le minori nei periodi di vacanza, a fronte di una limitazione degli incontri infrasettimanali, oggettivamente impraticabili stante la distanza fra le abitazioni dei genitori. E, peraltro, l’intensificazione della permanenza delle bambine con il padre nei periodi di vacanza ha una valenza particolarmente rilevante al fine del consolidamento del rapporto del genitore con le figlie, potendo egli trascorrere con le stesse consistenti periodi di tempo quando è libero da impegni lavorativi, rendendo dunque maggiormente fruttuoso il tempo trascorso insieme alle minori al fine del rafforzamento del legame con le stesse.
Il fatto poi che i genitori della ricorrente, nonni delle minori, si trasferiscano con la figlia in Livorno, consente il mantenimento, quantomeno in parte, dell’ambiante familiare conosciuto dalle bambine, potendo gli stessi costituire altresì un rilevante elemento di appoggio e di aiuto alla madre per la gestione delle problematiche concrete inerenti le minori.
La circostanza poi che la figlia più grande, .., debba comunque cambiare scuola, passando dalle elementari alle medie, dovendosi inserire, in ogni caso, in una nuova realtà, vale inoltre ad attenuare, per la stessa, i possibili disagi connessi al trasferimento con la madre.
La distanza fra il luogo di residenza del convenuto (..) e il luogo ove si trasferirà la madre (Livorno), appare poi circostanza di fatto non insormontabile al fine di consentire regolari rapporti del sig. Y con le figlie, trattandosi di tragitto autostradale pari approssimativamente a 350 chilometri per una percorrenza di circa quattro ore; in tale modo risulta adeguatamente garantita al padre la possibilità di mantenere continuativi rapporti con le figlie nei fine settimana, potendo la madre portarle presso di lui e potendo egli venire a trovarle a Livorno con relativa facilità.
Va, infine, considerato un ultimo e rilevante argomento, connesso al fatto che, qualora si ritenesse di non autorizzare il trasferimento delle minori con la madre, posto che la medesima deve necessariamente prendere servizio in Livorno, avendo ottenuto il relativo trasferimento, sarebbe necessario operare un mutamento del collocamento delle minori, che dovrebbero essere inserite nel nucleo familiare paterno e sostenute e seguite nella quotidianità, sia dal punto di vista materiale che psicologico, dal padre, impegnato su turni lavorativi svolgendo l’attività di infermiere caposala, e dalla compagna dello stesso, la quale oltretutto è attualmente in congedo di maternità, avendo avuto una figlia da pochi mesi dal convenuto; quest’ultima si vedrebbe, dunque, improvvisamente gravata del peso e della responsabilità della gestione non solo della figlia appena nata, ma altresì delle figlie
del compagno in una situazione di obiettiva difficoltà per il distacco dalla madre, sussistendo consistenti dubbi sulla concreta rispondenza all’interesse delle minori dell’inserimento improvviso nel nucleo paterno e sulla concreta possibilità per la compagna del convenuto di sopportare in modo adeguato una novità di tale portata, con il peso e la responsabilità morale e materiale che essa comporterebbe.
L’allontanamento delle minori dal Piemonte non compromette, infine, in modo significativo la possibilità per le stesse di instaurare adeguati rapporti con la sorella nata dalla relazione del padre con la nuova compagna, posto che la bambina è attualmente molto piccola e risultano comunque garantiti ampi momenti di incontro delle minori con il padre e, dunque, con l’intero nucleo di quest’ultimo, ivi compresa la sorella nata da pochi mesi.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto che il trasferimento della ricorrente in Livorno con le figlie consente l’esplicarsi della libertà di movimento della madre sul territorio nazionale, diritto costituzionalmente garantito e volto alla realizzazione di ponderate scelte di vita, permettendo parimenti di garantire il diritto delle minori ad una crescita sana e ad uno sviluppo armonico della personalità, potendo mantenere adeguati e costanti contatti con il padre e non sussistendo insuperabili ostacoli al diritto di visita paterno, considerato, inoltre, che, in ogni caso, il mutamento della collocazione abitativa prevalente delle minori presso il sig. Y presenta rilevanti profili di dubbio circa la concreta rispondenza agli interessi delle stesse, per quanto sopra evidenziato, ritiene il Collegio di autorizzare il trasferimento della sig.ra X in Livorno con le figlie, con decorrenza dalla fine del corrente mese di giugno 2015.
Acclarato il diritto della ricorrente al trasferimento con le figlie, appare necessario rimodulare le modalità di visita delle minori con il padre, in modo da tenere in considerazione la distanza esistente fra le abitazioni dei genitori, che impedisce, nell’esclusivo interesse delle minori, di prevedere incontri infrasettimanali del padre con le figlie; peraltro, tale riduzione di incontri nei periodi c.d. “ordinari” può venire compensata prevedendo maggiori periodi di permanenza delle figlie nel corso delle vacanze scolastiche.
Appare, dunque, conforme all’interesse delle minori e tenuto conto anche della manifestata disponibilità della madre ad accompagnare le figlie presso la residenza del padre, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori, secondo accordi fra i coniugi e, in assenza di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, provvedendo una volta al mese la sig.ra X ad accompagnare e riprendere le figlie presso la residenza del padre in Piemonte e recandosi una volta al mese il sig. Y in Livorno per vedere le minori nel fine settimana; inoltre, nel corso delle vacanze scolastiche natalizie le minori rimarranno con il padre, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 5 gennaio o dal 27 dicembre al 5 gennaio; nel corso delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni; per le vacanze scolastiche estive, per 4 settimane, anche suddivise, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e, in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari, oltre ad una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di settembre o in quello di giugno (in assenza di accordo la prima settimana del mese di luglio e la prima settimana di settembre negli anni pari, la terza settimana del mese di luglio e l’ultima settimana del mese di giugno negli anni dispari); nel corso delle festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti” ed il giorno del compleanno delle figlie, alternativamente con l’altro genitore, disponendosi che qualora la festività cada infrasettimanalmente e non vi siano “ponti”, il padre si rechi in Livorno per vedere le figlie.
Il trasferimento della ricorrente in Livorno giustifica altresì la revoca dell’assegnazione in suo favore della casa coniugale, a decorrere dall’avvenuto trasferimento, tenuto altresì presente che i coniugi paiono intenzionati ad alienare la medesima, al fine di estinguere il mutuo attualmente gravante su entrambi.
La ridefinizione delle modalità di incontro padre/figlie ed il trasferimento della madre in Livorno, impongono altresì di ridefinire l’importo del contributo di mantenimento da porre a carico del padre per le minori, tenuto conto, da un lato, che entrambi i genitori sopporteranno spese per il trasferimento delle minori da Livorno in Piemonte per far sì che il padre frequenti le figlie e, dall’altro, che la madre sopporterà inevitabilmente maggiori oneri di mantenimento diretto delle figlie, con lei conviventi per periodi maggiori.
Ella, inoltre, pur in prospettiva sgravandosi dell’importo mensile del mutuo, pari ad € 350,00 mensili per parte, dovrà sopportare le spese di locazione del nuovo immobile in Livorno, mentre il sig. Y, una volta alienata la casa coniugale, otterrà unicamente lo sgravio del pagamento del mutuo, senza l’accollo di ulteriori spese per l’abitazione oltre a quelle già esistenti.
Non risulta che i redditi delle parti siano sostanzialmente mutati rispetto a quanto valutato nella sentenza di separazione, avendo dichiarato la ricorrente di percepire € 1.650,00 mensili, mentre il convenuto ha riferito di disporre di una retribuzione mensile di circa € 1.800,00.
Egli, peraltro, se da un lato, deve contribuire al mantenimento della figlia avuta dalla nuova relazione, può dividere tale onere, nonché quelli relativi all’ordinario ménage familiare, ivi comprese le spese di locazione, con la compagna che svolge anch’ella l’attività di infermiera, con retribuzione, dichiarata dal convenuto all’udienza in data 5.6.2015, pari ad € 1.600,00 mensili circa.
Ebbene, in tale complessiva situazione, tenuto conto della disparità reddituale fra le parti, degli oneri gravanti sulle stesse, nonché delle esigenze delle minori, lievemente aumentate rispetto all’epoca della separazione, risalente ad oltre un anno fa e considerata la valenza dei compiti domestici e di cura della prole gravanti in via assai prevalente sulla madre a decorrere dal trasferimento in Livorno, si dispone che, con decorrenza dalla prima mensilità successiva al trasferimento della sig.ra X in Livorno, il sig. Y contribuisca al mantenimento delle figlie minori versando alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, l’assegno periodico di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche (escluse quelle di mensa, da ritenersi ricomprese nell’assegno di mantenimento, come da prevalente giurisprudenza, cfr. in tal senso, Tribunale Milano 27.11.2013; Tribunale di Novara, 26.3.2009) sportive e ricreative, spese necessarie o concordate e, in ogni caso, successivamente documentate.
Le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti, stante la peculiarità e complessità della vicenda trattata e tenuto conto del fatto che la decisione è stata adottata nel superiore interesse delle figlie delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattese, nel contraddittorio delle parti, visto l’art. 337 ter comma III c.c., in assenza di accordo fra i genitori,
AUTORIZZA la sig.ra X a trasferirsi con le figlie in Livorno, a decorrere dalla fine del mese di giugno 2015.
Visto l’art. 710 c.p.c.
a parziale modifica della sentenza di separazione del Tribunale di Torino n. ../2014 depositata il 9.5.2014, fermo restando l’affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre:
DISPONE che, con decorrenza dal trasferimento della sig.ra X in Livorno, il sig. Y possa vedere e tenere con sé le figlie minori, secondo accordi fra i coniugi e, in assenza di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, provvedendo una volta al mese la sig.ra X ad accompagnare e riprendere le figlie presso la residenza del padre in Piemonte e recandosi una volta al mese il sig. Y in Livorno per vedere le minori nel fine settimana; inoltre, nel corso delle vacanze scolastiche natalizie le minori rimarranno con il padre, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 5 gennaio o dal 27 dicembre al 5 gennaio; nel corso delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni; durante le vacanze scolastiche estive, per 4 settimane, anche suddivise, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e, in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari, oltre ad una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di settembre o in quello di giugno (in assenza di accordo la prima settimana del mese di luglio e la prima settimana di settembre negli anni pari, la terza settimana del mese di luglio e l’ultima settimana del mese di giugno negli anni dispari); nel corso delle festività infrasettimanali, comprensive di eventuali “ponti” ed il giorno del compleanno delle figlie, alternativamente con l’altro genitore, disponendosi che qualora la festività cada infrasettimanalmente e non vi siano “ponti”, il padre si rechi in Livorno per vedere le figlie.
DISPONE che con decorrenza dalla prima mensilità successiva al trasferimento della sig.ra X in Livorno, il sig. Y contribuisca al mantenimento delle figlie minori versando alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, l’assegno periodico di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche (escluse quelle della mensa scolastica, già comprese nell’assegno di mantenimento), sportive e ricreative, spese necessarie o concordate e, in ogni caso, successivamente documentate.
REVOCA l’assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra X.
DICHIARA compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino nella camera del 5.6.2015
Il GIUDICE EST.
Lorenzo Audisio
IL PRESIDENTE
Cesare Castellani
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