Mantenimento e prescrizione
Corte di Cassazione, sentenza del 5 novembre 2009, n. 23462
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 2752 volte dal 13/04/2011
In materia di separazione e divorzio, non si prescrive il diritto al mantenimento. Si prescrive invece la singola rata dovuta ogni mese, in cinque anni dalla scadenza Il diritto all'assegno divorzile ed il diritto all'assegno di mantenimento sono imprescrittibili. Ciò che si prescrive sono, invece, i singoli ratei dell'assegno. In particolare, il diritto alla corresponsione dei singoli ratei si prescrive a decorrere dalle singole scadenze, e non a decorrere da un unico termine (la data della sentenza), trattandosi di una pretesa avente ad oggetto più prestazioni, autonome e periodiche (Corte di Cassazione, sentenza del 5 novembre 2009, n. 23462). La Cassazione ha pure affermato che il termine di prescrizione dei ratei mensili è di 5 anni, ai sensi dell'articolo 2948 del Codice civile. La prescrizione può essere interrotta con le modalità previste dall'articolo 2943 del Codice civile. È quindi sufficiente una lettera raccomandata che valga a mettere in mora il debitore.
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