Sentenza interessantre in tema di pensione di reversibilità. in partcolare, viene stabilitò che, per la corresponsione di detto assegno, deve tenersi conto delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, dei periodi di convivenza prematrimoniale e di ogni altro elemento desumibile dall'articolo 5 della legge suddetta, ivi compreso il contributo dato da ciascun coniuge, durante i rispettivi matrimoni, alla famiglia, anche se non tutti tali elementi debbono necessariamente essere valutati in eguale misura, rientrando nella valutazione del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto.