Con questa recentissima sentenza la Suprema Corte ha ribadito come l’affido condiviso non fa venir meno l'obbligo patrimoniale che uno dei genitori non collocatario aveva di contribuire in una previgente situazione di affido esclusivo all’altro coniuge, con la corresponsione di un assegno per il mantenimento dei figli, ne riduce l’importo dell’assegno che deve essere determinato solo“in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza” e alle possibilità economiche dei due genitori che non variano automaticamente con il cambio del regime di affidamento. Così pure si specifica, se mai ce ne fosse stato bisogno, che l’istituito dell’affido condiviso non implica “come conseguenza "automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze”.