La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza predetta sentenza ha rigettato il ricorso promosso da un padre già separato giudizialmente che, contestando il provvedimento della Corte d'appello di Palermo, in virtù del quale i suoi due figli erano stati affidati ai nonni materni, aveva chiesto che venisse estesa al suo caso, la normativa in tema di affidamento condiviso.Tale genitore deduceva, che l’art. 4 della Legge 54 del 2006 prevede la cassazione automatica della sentenza di appello qualora, come fossero opportuni ulteriori accertamenti di fatto, e che il pronunciato affidamento dei figli minori ai nonni materni sarebbe stato in palese contrasto con l’attuale disciplina di affidamento dei figli legittimi. A tal riguardo, la Suprema Corte, con la pronuncia oggetto del presente commento, ha sottolineato che, sebbene l'articolo 4 della Legge 54/2006 consente a ciascun coniuge di chiedere l'applicazione dell'affido condiviso anche nel caso in cui la separazione giudiziale sia già stata pronunciata, tale previsione normativa riguarda l'affidamento del minore ad uno o ad entrambi i genitori. Nella fattispecie esaminata, invece, la Corte d’Appello di Palermo aveva disposto l’affidamento dei figli esclusivamente ai nonni materni. Pertanto, l’applicazione dell’istituto dell’affido condiviso ha portata retroattiva solo nel caso in cui la prole sia stata affidata precedentemente all’uno o all’altro genitore, ma non a terzi.