La Corte di Cassazione, 1^ Sez. Civile, con la sentenza del 15 settembre 2011 ha stabilito che non può essere disposto l'affidamento condiviso del figlio minore se quest'ultimo rifiuta categoricamente di avere rapporti con uno dei genitori. Con questa motivazione è stato rigettato il ricorso di una madre che aveva chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore. La domanda era stata già rigettata nei due giudizi di merito perchè la bambina - che era stata ascoltata durante il processo - aveva rifiutato categoricamente di avere qualsiasi rapporto con la madre. Il Tribunale adito in primo grado, in particolare, aveva disposto l'affido esclusivo della figlia al padre - dando incarico ai servizi sociali di agevolare la ripresa delle frequentazioni della stessa con la madre -, motivando la decisione con il fatto che il rapporto tra i due ex coniugi era molto conflittuale e occorreva avere riguardo al superiore e prevalente interesse della minore. La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di primo e secondo grado, precisando chei giudici di merito hanno "disposto l'affidamento esclusivo al padre della figlia minorenne delle parti, in luogo del suo affidamento condiviso ai genitori, non già per carenze materne, ma ineccepibilmente, argomentatamente ed attendibilmente ritenendo che l'affidamento soltanto o anche all'(OMISSIS) della minore..., la quale a tanto si era recisamente opposta in sede di sua doverosa audizione, fosse contrario all'interesse superiore della figlia stessa, e, dunque, correttamente privilegiando il prescritto criterio legale". Sulla base di queste motivazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. La sentenza che qui si commenta esprime un nuovo orientamento della Corte di Cassazione. Roma, 16 settembre 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA