Il Giudice può negare l’affido condiviso se il genitore è troppo ostile e litigioso con la ex moglie.
Corte di Cassazione, Sez. Civ., sentenza 11 agosto 2011, n. 17191
Avv. Patrizia Giannini
di Roma, RM
Letto 1113 volte dal 28/11/2011
E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11 agosto 2011, n. 17191 con cui la Prima Sez. Civile ha respinto il ricorso di un padre che chiedeva la concessione dell’affido condiviso della figlioletta. Il caso riguardava una coppia di coniugi separati, ai quali era stato concesso l’affido condiviso dal Tribunale di Cremona. Avverso tale sentenza, l’ex moglie ha proposto appello, accolto dalla Corte territoriale che affidava in via esclusiva la figlia alla madre, regolando, inoltre, in misura più contenuta il diritto di visita del padre. I giudici di merito avevano evidenziato che dai comportamenti dell’ex marito e dei genitori di questo, emergevano gravi e ripetute manifestazioni di disprezzo per la ex moglie; esternazioni che erano “frutto di un prolungato e graduale deterioramento dei rapporti favorito dalla contiguità abitativa tra le due famiglie”. Tali elementi, valutati complessivamente, giustificavano l'addebito della separazione all’uomo il quale, non aveva tutelato l’autonomia del proprio nucleo familiare né difeso la dignità della propria moglie, mantenendo, altresì, una condotta che confermava la valutazione compiuta dai consulenti d'ufficio circa l'esistenza di una sua dipendenza non ancora risolta con la madre, aveva violato l'obbligo, previsto dall'art. 143 cod.civ., di assistenza morale dovuta alla moglie. Pertanto, anche alla luce delle relazioni dei consulenti d'ufficio e del servizio pubblico di assistenza famigliare, è stato negato l’affido condiviso, ritenuto pregiudizievole per lo sviluppo psicologico della minore, che avrebbe dovuto adattarsi a due realtà familiari tra loro diverse e nemiche. L’ex marito ha quindi proposto ricorso per Cassazione, denunciando che la Corte d’Appello, aderendo alle valutazioni dei consulenti d'ufficio prima della entrata in vigore della L. n. 54 del 2006, avrebbe disatteso le modifiche normative da questa introdotte, senza dimostrare i motivi della presunta contrarietà all'interesse della minore dell'affido anche al padre, la cui idoneità genitoriale era stata accertata dai c.t.u., fondando la decisione di negare l'affidamento condiviso sulla mera conflittualità tra i genitori. I Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che la sentenza della Corte D’Appello di Brescia non ha disatteso il diritto della minore alla bigenitorialità, in quanto ha ritenuto l'affidamento condiviso pregiudizievole per la serenità della stessa. Infatti, i giudici di merito hanno correttamente incentrato la loro pronuncia valutando l’interesse della minore, «motivando il loro convincimento sugli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico della medesima dall’affidamento condiviso sia in positivo (con riguardo alla capacità genitoriale della madre) sia in negativo (con riguardo alla particolare situazione del rapporto del padre con la famiglia d’origine e in tale contesto al comportamento gravemente denigratorio da lui e dalla sua famiglia assunto nei confronti della ex moglie». La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condividendo pienamente la pronuncia della Corte territoriale che, nella sentenza impugnata, non si è limitata ad un generico riferimento alla situazione di conflittualità tra i coniugi, bensì ha espresso delle argomentazioni conformi all'orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 16593/2008; n. 1202/2006), indicando, altresì, le fonti su cui ha fondato il proprio convincimento.
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