Commento: Approda in Cassazione un caso, piuttosto smaccato e fastidioso, di comportamento discriminatorio posto in essere da una Pubblica Amministrazione, nella fattispecie il Comune di Brescia. L'ente territoriale aveva previsto l'assegnazione del c.d. "bonus bebè" in favore di famiglie composte da almeno un genitore italiano e residenti nel Comune da almeno due anni. Avverso il provvedimento aveva fatto ricorso, ex art. 44 D. Lgs. 286/98, una associazione a tutela degli interessi di alcune famiglie residenti, i cui genitori erano entrambi stranieri, denunciando la discriminazionem di tale provvedimento oltre che la sua irragionevolezza e contrarietà ad uguaglianza. Il giudice aveva accolto il ricorso, ordinando al Comune di modificare il provvedimento allargando le maglie della prestazione sociale a favore della famiglie di soli stranieri. Il Comune di Brescia, al contrario, ritenendo che in questo modo si sarebbe perso il senso dell'intervento, revocava il provvedimento, di fatto negando il bonus anche alle famiglie italiane bisognose pur di non concederlo alle famiglie di stranieri: anche avverso il provvedimento di revoca veniva svolto ricorso, condividendo quel provvedimento con quello originario il medesimo vulnus discriminatorio. La Corte di legittimità si è trovata a giudicare se, anche in tale caso, la competenza a decidere fosse dell'autorità giudiziaria ordinaria, anzichè di quella amministrativa. massima: Il giudice ordinario è competente a decidere in ordine alla tutela contro gli atti e i comportamenti, lesivi del principio di parità e adottati con distinzione di razza e di origine etnica sia nel settore pubblico che privato, con particolare riferimento, tra l'altro, alle "prestazioni sociali". Il procedimento adottato sarà di tipo cautelare, a conclusione del quale il giudice provvederà con ordinanza.