Relativamente alla decorrenza dell'assegno da versare al figlio, il carattere alimentare (o di mantenimento) dell'assegno comporta la retroattività al momento della proposizione della domanda, ai sensi dell'art. 445 c.c.. Ciò in forza del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.