Con la sentenza del 29/3/2012 n. 5108 La Suprema Corte ha ritenuto che se è vero che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola prioritaria, e che in diverse occasioni è stato affermato che la mera conflittualità tra i genitori non preclude il ricorso a tale regime preferenziale, tale conflittualità deve comunque mantenersi nei limiti di un tollerabile disagio per i figli minori. Diversamente, quando la conflittualità tra genitori assuma connotati estremi, tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei minori, l'affidamento condiviso si risolve in un nocumento per i minori stessi e diventa possibile fonte di patologie future. In tali casi, pertanto, nell'interesse stesso dei minori, è preferibile il regime di affidamento esclusivo.