Nel caso affrontato in concreto le spese straordinarie riguardavano l’iscrizione della figlia ad una scuola privata e il ricorso a ripetizione private: la Suprema Corte ha riconosciuto l’obbligo in capo al padre (genitore non affidatario) di contribuire al pagamento per la sua quota di spettanza delle spese sostenute dalla madre per iscrivere la figlia alla scuola privata e ricorrere a ripetizioni